AI in azienda

AI Act: obblighi per le aziende che usano l'AI senza svilupparla

JuroJuro · 17 Sep 2026 · 12 min di lettura

Anche un'azienda che non sviluppa l'AI, ma si limita a usarla, ha obblighi ai sensi del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, solo diversi e di norma più limitati di quelli dei fornitori di AI. Spieghiamo ruoli, livelli di rischio, obblighi concreti e scadenze, con il quadro verificato al 16 settembre 2026.

A proposito del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale è facile sentir dire: l'AI non la sviluppiamo, la usiamo soltanto, quindi non ci riguarda. Non è esatto. L'AI Act, ufficialmente regolamento sull'intelligenza artificiale, ossia il regolamento (UE) 2024/1689, ripartisce gli obblighi tra chi sviluppa i sistemi di AI e chi li utilizza. Chi li utilizza ha meno obblighi, ma non ne è esente.

Un esempio illustrativo: in un'azienda lo stesso modello linguistico può scrivere la newsletter, e qui conta soprattutto l'alfabetizzazione in materia di AI; in un'altra può fare lo screening dei candidati, e lì dal 2 dicembre 2027 può scattare il regime rigoroso previsto per i sistemi ad alto rischio. Gli obblighi dell'AI Act per le aziende, infatti, non dipendono dallo strumento, ma dal ruolo dell'impresa e dalla finalità d'uso. Il testo descrive il quadro verificato al 16 settembre 2026 e non costituisce consulenza legale sul singolo caso.

Perché «non sviluppiamo AI» non significa «non ci riguarda»

Il primo equivoco nasce dalle regole sui modelli di AI per finalità generali, cioè i grandi modelli su cui si basano applicazioni come ChatGPT. Queste regole riguardano i fornitori dei modelli, ma secondo la Commissione chi integra un modello in un proprio sistema di AI, per esempio in un chatbot per i clienti con il proprio marchio, deve rispettare i relativi obblighi previsti per i sistemi di AI.

Il secondo è una definizione che passa spesso inosservata. Il deployer è chiunque utilizzi un sistema di AI sotto la propria autorità, salvo che si tratti di un'attività personale non professionale: di norma, quindi, anche l'azienda i cui dipendenti usano l'AI per lavoro. È una situazione frequente: secondo Eurostat, tra le imprese dell'UE con almeno 10 addetti, escluso il settore finanziario, che nel 2024 utilizzavano l'AI, quasi il 58% ricorreva a software commerciale pronto all'uso e poco meno del 22% a soluzioni di AI sviluppate dai propri dipendenti.

Cosa si applica al 16 settembre 2026 e da quando

L'AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per gradi. Il calendario e alcuni obblighi sono stati modificati dal regolamento (UE) 2026/1744, noto come Digital Omnibus on AI, in vigore dal 27 luglio 2026. Non si tratta di una proposta, ma di diritto vigente e applicabile. Le scadenze per le aziende:

Non confonda il Digital Omnibus on AI con la proposta distinta denominata Digital Omnibus Regulation, relativa a dati, GDPR e cookie, che secondo il Parlamento europeo al 1° agosto 2026 era stata soltanto presentata e quindi non impone nulla alle aziende. In Italia la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità di vigilanza del mercato e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) come autorità di notifica, mentre per i sistemi ad alto rischio degli istituti finanziari restano competenti Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sui poteri delle autorità nazionali.

Fornitore e deployer: quando i ruoli si invertono

Il fornitore sviluppa un sistema di AI o un modello di AI per finalità generali, oppure lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Un esempio illustrativo: lo sviluppatore di uno strumento per lo screening dei curriculum è il fornitore, mentre l'impresa che sottoscrive un abbonamento allo strumento è il deployer.

Il ruolo, però, non dipende solo dal contratto, ma soprattutto da ciò che la sua azienda fa con l'AI. Ai sensi dell'art. 25 diventa fornitore di un sistema ad alto rischio anche chi vi appone il proprio nome o marchio, vi apporta una modifica sostanziale oppure cambia la finalità di un altro sistema, compreso un sistema di AI per finalità generali, in modo tale che diventi ad alto rischio. Un esempio illustrativo: il reparto risorse umane comincia a usare sistematicamente un chatbot generico per valutare i candidati e l'azienda può così ritrovarsi nel ruolo di fornitore.

I quattro livelli di rischio spiegati con esempi

Gli obblighi che l'AI Act impone alle aziende dipendono anche dal livello di rischio, tra i quattro previsti, a cui appartiene il singolo utilizzo.

Cosa deve fare una normale azienda

Alfabetizzazione in materia di AI: sostenere, non certificare

L'alfabetizzazione in materia di AI (AI literacy) comprende le competenze, le conoscenze e la comprensione necessarie per un uso informato dell'AI. In base all'art. 4, nel testo in vigore dal 27 luglio 2026, fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA» del proprio personale e delle altre persone che usano l'AI per loro conto, senza l'obbligo di garantire un livello determinato. Per la Commissione l'obbligo riguarda anche l'azienda i cui collaboratori scrivono testi pubblicitari con ChatGPT, e i dipendenti devono conoscere, per esempio, il rischio di allucinazioni, cioè output falsi presentati in modo convincente. Non è una formalità: nell'indagine globale condotta con questionari da KPMG e dalla University of Melbourne, il 66% dei dipendenti che usano l'AI ha dichiarato di fare affidamento sui suoi output senza verificarli e il 56% ha commesso errori sul lavoro a causa dell'AI. Secondo la Commissione non sono richiesti né un certificato né una figura come l'AI officer, e l'azienda può tenere un registro interno della formazione.

Trasparenza verso le persone

Le regole dell'art. 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Nel caso dei chatbot, è il fornitore a dover garantire che le persone vengano informate dell'uso dell'AI: se la soluzione è acquistata, lo verifichi quindi con il fornitore, mentre per un chatbot realizzato con il marchio della sua azienda l'obbligo è a carico dell'azienda stessa. Il deployer deve informare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica e segnalare i deep fake, cioè immagini, audio o video generati dall'AI che imitano persone o eventi reali e potrebbero sembrare autentici. Se l'AI genera o modifica un testo pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, occorre dichiararlo, a meno che il testo non sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e qualcuno ne detenga la responsabilità editoriale.

Sistemi ad alto rischio: selezione del personale e credito

Per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III, gli obblighi dei deployer previsti dagli artt. 26 e 27 si applicano dal 2 dicembre 2027. Ai sistemi immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data si applicano solo dopo una modifica significativa della loro progettazione. Il deployer deve in particolare:

Dove l'AI Act incontra il GDPR

L'AI Act non sostituisce il GDPR: se il sistema tratta dati personali, si applicano entrambe le normative. In base all'art. 27 modificato, nella valutazione d'impatto sui diritti fondamentali il deployer di un sistema ad alto rischio può rimandare alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) o riprenderne le parti con cui ha già adempiuto agli obblighi. Non occorre quindi svolgere due volte la stessa analisi.

Con gli strumenti di uso comune tenga d'occhio anche i dati in ingresso: secondo la già citata indagine KPMG, quasi la metà dei dipendenti ha ammesso di usare l'AI in violazione delle regole aziendali, compreso il caricamento di informazioni aziendali sensibili su strumenti pubblici gratuiti. Come impostare le autorizzazioni e limitare i dati inviati ai modelli lo spieghiamo nell'articolo AI in azienda senza caos.

Sanzioni: massimali, non tariffe

Le sanzioni massime sono articolate su tre livelli e di norma si applica il più elevato dei due importi:

Per le piccole e medie imprese (PMI) si applica il minore dei due importi; per le piccole imprese a media capitalizzazione, che non sono più PMI, vale lo stesso nel secondo e nel terzo livello. L'Omnibus non ha modificato l'importo dei massimali. Sull'entità della singola sanzione decide l'autorità in base alle circostanze, per esempio la gravità e la durata della violazione, le dimensioni dell'impresa o la cooperazione con le autorità (art. 99, par. 7). Per l'alfabetizzazione in materia di AI il regolamento non fissa l'importo delle sanzioni: spetta alle leggi nazionali stabilirle e, secondo la Commissione, sono più probabili se un incidente si verifica a causa di una formazione insufficiente.

Un percorso pratico in quattro passi

Con un rischio minimo non servono software specifici né grandi progetti: spesso bastano un foglio di calcolo, regole chiare e una breve formazione. Un primo orientamento lo offrono l'AI Act Service Desk della Commissione europea e, per le piccole e medie imprese, secondo la Commissione, anche i poli europei di innovazione digitale (EDIH).

  1. Inventario, compresa la shadow AI. Per shadow AI si intende l'uso di strumenti di AI all'insaputa dell'azienda o senza la sua approvazione. L'AI Act non conosce questo concetto, ma la shadow AI va inserita nell'inventario esattamente come le funzioni di AI dei software che l'azienda già utilizza. Poiché nell'indagine KPMG il 57% dei dipendenti che usano l'AI ha dichiarato di nasconderne l'uso, può essere utile un questionario anonimo. Elimini gli strumenti superflui prima di iniziare a documentarli; perché l'AI non deve velocizzare passaggi inutili lo spieghiamo nell'articolo L'AI non salva un processo sbagliato.
  2. Classificazione e registrazione. Per ogni utilizzo stabilisca il ruolo e il livello di rischio e annoti la finalità, la data della valutazione e il responsabile, altrimenti l'inventario diventa presto obsoleto. Disattivi subito gli usi vietati e faccia valutare a fondo quelli ad alto rischio.
  3. Regole e formazione. Definisca gli strumenti approvati, i dati vietati e le situazioni in cui l'output va verificato o contrassegnato. Adatti la formazione ai ruoli e ne tenga traccia.
  4. Verifica dei fornitori. Chieda qual è la finalità prevista del sistema, se il fornitore lo considera ad alto rischio, quali istruzioni per l'uso metterà a disposizione e come gestisce l'informazione alle persone e la marcatura dei contenuti. Riporti le risposte nel contratto.

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